Parlare di deontologia giornalistica in rete non è facile. In primis perché manca una normativa. Non solo in Italia, ma anche negli altri paesi. Oggi come oggi non esistono leggi o carte d’intenti sui doveri di un giornalista-informatico. E’ ancora tutto da fare.
Bisogna dunque riferirsi alle carte ormai storiche dell’etica e della deontologia del mestiere:
- art. 21 della Costituzione: base del diritto attivo e passivo all’informazione
- art. 49 della Costituzione: diritto politico ad essere informati in egual misura
- Legge 69 del 1963 (legge sulla stampa): istituisce l’ordine dei giornalisti, sancisce il diritto di informazione e critica dei giornalisti, l’obbligo di verità, lealtà e buona fede nell’ambito di questo diritto, il dovere di rettifica; formalizza il procedimento discpiplinare per gli iscritti all’albo colpevoli di fatti che vadano contro l’ordine o la dignità professionale
- Carta di Treviso (1990) sulla tutela dei minori per consentirne uno sviluppo armonico della personalità
- Carta dei doveri del giornalista (1993): rispetto della presunzione d’innocenza, importanza del pubblico interesse e dell’accuratezza della notizia, eliminare le incompatibilità professionali
- Codice deontologico sulla privacy (1996): distinzione tra sfera privata e interesse pubblico, diritto a riservatezza su origine etniche, pensiero politico, abitudini sessuali, convinzioni religiose, condizioni di salute, diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati; queste indicazioni possono essere violate solo in nome dell’essenzialità della notizia.
E’ necessario interpretarle come si può alla luce dell’era digitale che stiamo vivendo. Anche se lasciare tutto al buon senso delle persone può essere molto rischioso… ma non possiamo fare altro nell’attesa che si fissino delle regole…