Se nasce un nuovo interesse meritevole di tutela esso deve essere protetto dalla legge: la diffusione degli apparati informatici, telematici e relativi ad Internet, ha fatto sorgere questi nuovi interessi da tutelare con due leggi:
- Decreto Legislativo n. 518/92 sulla tutela giuridica del software: che individua essenzialmente due forme: il brevetto e il diritto d’autore. Il brevetto tutela l’invenzione industriale, il diritto d’autore le opere dell’ingegno. Il nostro ordinamento riconosce così al software la stessa tutela prevista per le opere letterarie, filmiche, musicali, ecc.. Il software per essere tutelato deve essere originale, ossia frutto della creazione intellettuale dell’autore. La legge tutela tutti i programmi ed il materiale preparatorio, escludendo le idee ed i principi che stanno alla base dello stesso. Non sono tutelati i programmi frutto di copiatura o pedissequa imitazione di un programma già realizzato. E’ necessario, prima di utilizzare un programma, accertarsi che il suo utilizzo sia legale, o perché lo abbiamo acquistato o perché è un software shareware o freeware. Sono definite shareware le copie dei programmi offerte gratuitamente per un periodo limitato; finito il periodo di prova, l’utente per utilizzare il programma deve pagare una piccola somma all’autore. E’ definito freeware il software offerto gratuitamente in forma completa.
- Legge n. 547 del 23 dicembre 1993, modificazioni ed integrazioni alle norma del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica: da “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, a “Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi”, a “Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”, fino a “Frode informatica”.
Il problema è che queste leggi sembrano più che altro un insieme di importanti affermazioni teoriche e di principio, senza alcuna specifica indicazione sulle metodologie effettive di esecuzione delle indagini informatiche.
Siamo alle solite. Sui problemi più scottanti rimane un silenzio sconcertante.

