Archivio perGiugno 7, 2008

Giulietta e Romeo secondo Cocciante

La più celebre storia d’amore di tutti i tempi declinata nella sua origine di novella italiana. Lo dice il titolo “Giulietta e Romeo”, dove i nomi dei protagonisti sono invertiti rispetto alla versione shakespeariana. Lo conferma il sottotitolo “opera popolare”: le radici sono nel melodramma ottocentesco la cui nobiltà ha poco a che fare con gli attualissimi musical di estrazione anglosassone.

Riccardo Cocciante si è inventato un nuovo genere che, a giudicare dai consensi e dal successo, funziona eccome. Una storia romantica e allo stesso tempo tragica, una storia di amore e odio insieme. É la storia di due giovani che si amano a dispetto di tutto e di tutti. E Pasquale Panella, autore dei versi, rende l’ingenuità adolescenziale di due sedicenni che si giurano amore eterno sullo sfondo del rancore secolare tra le loro famiglie, i Montecchi e i Capuleti.

Altra protagonista e insieme cornice della storia, la bellissima Verona cinquecentesca, ricreata dalla innovativa scenografia, composta da un complesso ed efficace insieme di sipari in movimento. A completare la collocazione storica della vicenda gli splendidi costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci. Il corpo di ballo accompagna diligentemente l’intreccio, rendendosi un po’ più protagonista solo nella scena della festa a casa di Giulietta.

Ma il vero nucleo dell’opera popolare, a differenza della commedia musicale che assegna la stessa importanza a ballo e spettacolarità a volte eccessiva di costumi e scene, sono loro: i cantanti. Tutti assolutamente credibili nei rispettivi ruoli e perfettamente in grado di reggere i primi piani (a lato del palcoscenico due megaschermi inquadrano i volti di chi canta) come fossero attori navigati. Di alcuni colpisce l’evidente giovane età che quasi contrasta con una potenza e una padronanza vocale ammirevoli. Nonostante la bellezza e la delicatezza dei personaggi di Giulietta e di Romeo, bravi e convincenti, spicca su tutti lo scanzonato e perspicace Mercuzio, acuto osservatore e in un certo senso narratore della storia: le sue arie sono tra quelle che colpiscono di più, in primis quella introduttiva su Verona, che catapulta subito lo spettatore nel contraddittorio clima di amore-odio della città e della vicenda, e poi quella che racconta il primo sguardo tra i due futuri amanti.

Le musiche di Cocciante scandiscono un crescendo che porta alla tragedia finale attraverso una commistione suggestiva di antico e moderno come fraseggi vocali propri della lirica ma cantati con un’impostazione diversa, note del Rinascimento affiancate a bassi blues, percussioni più o meno martellanti, chitarre elettriche e amplificazione, il tutto corredato da un linguaggio ripetitivo forte ed estremamente emozionale. L’opera popolare è fatta di questo: di belle canzoni e di bravi cantanti. E tanto basta.

Copy-right, copy-left

Il copyright è l’insieme delle norme anglosassoni e statunitensi sul diritto d’autore. In Italia si avvicina alle norme sul diritto d’autore vigenti, che differiscono in diversi punti. Le originarie leggi sul copyright furono emanate dalla monarchia inglese nel XIV secolo ma la prima normativa moderna fu lo Statuto di Anna del 1710: grazie ad esso gli autori potevano bloccare la diffusione delle loro opere, ma il loro sostentamento si legò indissolubilmente al profitto degli editori che si incrementò con la cessione da parte degli autori di vari diritti sulle opere. Poi quasi tutta Europa fece una legislazione sul copyright e nel 1886 fu istituita l’Unione internazionale di Berna per regolare i rapporti in questo campo, tutt’oggi esistente.
L’avvento dell’era informatica ha fatto venir meno una delle basi del copyright inteso alla vecchia maniera: costo e difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere. Il copyright inteso in modo tradizionale non può più essere tutelato.

Il caso più conosciuto è quello di Napster, sistema di condivisione gratuita dei file musicali, che causò una notevole inflessione dei profitti di editori e di produttori, che ne vollero fortemente la chiusura. Tutto inutile perché Napster è già stato sostituito da decine di programmi di file sharing più sofisticati ed avanzati. E’ impossibile per la legislazione stare al passo.

Su Internet spesso troviamo pagine senza indicazioni di copyright: possiamo fare del contenuto di quelle pagine ciò che ci pare? Ovviamente no. La Convenzione Universale del Diritto d’Autore di Ginevra del 1952 (ratificata in Italia con legge 20 giugno 1978, n.399 e valida in quasi tutti gli stati del mondo) stabilisce che “ogni espressione del lavoro intellettuale è protetta dal diritto d’autore, senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione o il deposito dell’opera o la sua registrazione”. Ciò significa che tutti i testi e le immagini presenti nei siti web sono sempre protetti da copyright e non possono mai essere utilizzati a meno di esplicita ed inequivoca autorizzazione da parte dell’autore.

Il termine copyleft nasce nel 1984 con Richard Stallman e la Free Software Foundation in opposizione a copyright: “left” significa “lasciato” o “sinistra” a sottolineare una filosofia opposta a quella del diritto d’autore, un modello alternativo di gestione basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Questo principio è stato utilizzato nell’ambito del Software libero.

Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative Commons oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia.

(fonte: Wikipedia)

I reati informatici

Se nasce un nuovo interesse meritevole di tutela esso deve essere protetto dalla legge: la diffusione degli apparati informatici, telematici e relativi ad Internet, ha fatto sorgere questi nuovi interessi da tutelare con due leggi:

  • Decreto Legislativo n. 518/92 sulla tutela giuridica del software: che individua essenzialmente due forme: il brevetto e il diritto d’autore. Il brevetto tutela l’invenzione industriale, il diritto d’autore le opere dell’ingegno. Il nostro ordinamento riconosce così al software la stessa tutela prevista per le opere letterarie, filmiche, musicali, ecc.. Il software per essere tutelato deve essere originale, ossia frutto della creazione intellettuale dell’autore. La legge tutela tutti i programmi ed il materiale preparatorio, escludendo le idee ed i principi che stanno alla base dello stesso. Non sono tutelati i programmi frutto di copiatura o pedissequa imitazione di un programma già realizzato. E’ necessario, prima di utilizzare un programma, accertarsi che il suo utilizzo sia legale, o perché lo abbiamo acquistato o perché è un software shareware o freeware. Sono definite shareware le copie dei programmi offerte gratuitamente per un periodo limitato; finito il periodo di prova, l’utente per utilizzare il programma deve pagare una piccola somma all’autore. E’ definito freeware il software offerto gratuitamente in forma completa.
  • Legge n. 547 del 23 dicembre 1993, modificazioni ed integrazioni alle norma del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica: da “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, a “Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi”, a “Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”, fino a “Frode informatica”.

Il problema è che queste leggi sembrano più che altro un insieme di importanti affermazioni teoriche e di principio, senza alcuna specifica indicazione sulle metodologie effettive di esecuzione delle indagini informatiche.

Siamo alle solite. Sui problemi più scottanti rimane un silenzio sconcertante.

Nessuna deontologia giornalistica in rete…

Parlare di deontologia giornalistica in rete non è facile. In primis perché manca una normativa. Non solo in Italia, ma anche negli altri paesi. Oggi come oggi non esistono leggi o carte d’intenti sui doveri di un giornalista-informatico. E’ ancora tutto da fare.

Bisogna dunque riferirsi alle carte ormai storiche dell’etica e della deontologia del mestiere:

  • art. 21 della Costituzione: base del diritto attivo e passivo all’informazione
  • art. 49 della Costituzione: diritto politico ad essere informati in egual misura
  • Legge 69 del 1963 (legge sulla stampa): istituisce l’ordine dei giornalisti, sancisce il diritto di informazione e critica dei giornalisti, l’obbligo di verità, lealtà  e buona fede nell’ambito di questo diritto, il dovere di rettifica; formalizza il procedimento discpiplinare per gli iscritti all’albo colpevoli di fatti che vadano contro l’ordine o la dignità professionale
  • Carta di Treviso (1990) sulla tutela dei minori per consentirne uno sviluppo armonico della personalità
  • Carta dei doveri del giornalista (1993):  rispetto della presunzione d’innocenza, importanza del pubblico interesse e dell’accuratezza della notizia, eliminare le incompatibilità professionali
  • Codice deontologico sulla privacy (1996): distinzione tra sfera privata e interesse pubblico, diritto a riservatezza su origine etniche, pensiero politico, abitudini sessuali, convinzioni religiose, condizioni di salute, diritto alla dignità degli imputati nei processi e dei malati; queste indicazioni possono essere violate solo in nome dell’essenzialità della notizia.

E’ necessario interpretarle come si può alla luce dell’era digitale che stiamo vivendo. Anche se lasciare tutto al buon senso delle persone può essere molto rischioso… ma non possiamo fare altro nell’attesa che si fissino delle regole…

La privacy in rete

Che cos’è la privacy? (dal sito “Sicurezza informatica per il cittadino“)

La privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La privacy si traduce nella capacità di una persona di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle.

Ha dei fondamenti costituzionali?

I fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero. Soprattutto, però, si fa riferimento all’art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell’uomo.

Come è cambiato il concetto di privacy con l’avvento della rete?

Il termine privacy è un concetto di origine anglosassone, inizialmente riferito alla sfera della vita privata. Negli ultimi decenni la nozione si è evoluta, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.
La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.

Violazione della privacy in Internet

Di crescente rilievo è il tema della sicurezza informatica che riguarda sia i privati cittadini, sia le imprese: esso coinvolge tutti gli aspetti che riguardano la protezione dei dati sensibili archiviati digitalmente ma in particolare è noto al grande pubblico con riferimento all’utilizzo di Internet.
In effetti, la rete è in grado di offrire una vasta gamma di informazioni e servizi ma contemporaneamente può costituire un luogo pericoloso per la nostra privacy anche perché il mezzo stesso non è stato concepito per scambiare o gestire dati sensibili.

In un contesto simile, mantenere l’anonimato risulta spesso arduo e con il proliferare dei conti online e lo spostamento delle aziende su Internet, risulta più semplice per i malintenzionati accedere alle nostre informazioni riservate. A tal proposito, una delle piaghe più dannose della rete è lo spyware che, installandosi spesso in maniera fraudolenta nel personal computer delle vittime, provvede ad inviare dati personali (pagine visitate, account di posta, gusti, ecc.) ad aziende che successivamente li rielaboreranno e rivenderanno.
Esiste perfino un metodo, chiamato social engineering, tramite cui i truffatori riescono a ottenere informazioni personali sulle vittime attraverso le più disparate tecniche psicologiche: si tratta di una sorta di manipolazione che porta gli utenti a rilasciare spontaneamente i propri dati confidenziali. La miglior difesa per la nostra privacy, in questa situazione di precarietà, consiste nell’utilizzare il buon senso e nell’adottare semplici accorgimenti tra cui:

  • Utilizzare password non banali e con codici alfanumerici.
  • Evitare il più possibile di comunicare la propria password.
  • Installare e configurare bene firewall e antivirus tenendoli in seguito costantemente aggiornati.
  • Procurarsi un antispyware in grado di ripulire efficacemente il sistema.
  • Tenere sotto controllo i cookies.
  • Non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti.
  • Configurare il livello della privacy del nostro browser almeno a livello medio.
  • Leggere attentamente le licenze e le disposizioni riguardo alla privacy prima di installare un qualsiasi software.

Esistono inoltre soluzioni meno immediate ma più efficaci come l’utilizzo della crittografia, che ci permette di criptare un messaggio privato attraverso particolari software facendo sì che solo l’utente destinatario possa leggerlo in chiaro, unito all’implementazione della firma digitale. Con il diffondersi del Voip e della chat (anche se paiono piú difficili da intercettare), si spera non si creino altri settori di potenziale violazione della privacy.

Legislazione in materia di privacy

In Europa

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8):
    Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8):
    Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

In Italia

  • Legge 547/1993, art. 10, art. 640ter c.p. (concetto di frode informatica):
    chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal n.1 del secondo comma dell’art. 640 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema
  • Legge 675/1996 (trattamento e protezione dei dati personali)
  • Decreto legislativo n°196 del 2004: modalità con cui devono essere trattati i dati confidenziali nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e obbligo, da parte dei fornitori, di rendere l’utente più consapevole su come le loro informazioni riservate verranno trattate e utilizzate.

Tra i reati penalmente punibili, in termini di Internet e privacy, ricordiamo:

  • La violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica.
  • La rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica.
  • L’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.
  • Installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche.
  • La falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche.
  • Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti.
  • L’accesso non autorizzato ad un sito.
  • Lo spionaggio informatico

Un caso recente ed emblematico di violazione

Circa un mese fa sono stati resi pubblici in rete i dati dei contribuenti italiani. Polemiche su polemiche ma non esiste nel nostro paese una normativa precisa su queste cose. Alla fine è intervenuto il garante della privacy che ha oscurato le pagine. Inutile perché ovviamente molti giornali avevano già pubblicato quei dati, qualcuno li aveva messi in vendita e altri li avevano resi scaricabili gratuitamente dal web. Conclusione? Ormai non basta più affidarsi al comune senso del rispetto delle leggi, serve una legislazione più rigida e matura, che per Internet deve ancora essere fissata. Ormai è quasi tutto pubblico e farebbe notizia se qualcuno denunciasse una violazione di diritti della privacy.